ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.
Ai sensi dell’art. 18 della Costituzione e artt.36, 37 e 38 del Codice Civile, è costituita,con sede sociale in Tarzo (TV), Località Parè, civico n° 7 una Associazione di diritto privato senza scopo di lucro denomi-nata Federazione Nazionale “REDGFU Italia”.
L’Associazione e’ regolata dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni di legge nel tempo vi-genti. L’Associazione è una affiliata della RED INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES NO GUBERNAMENTALES GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL A.C. con sede a Città del Messico (Messico) e ne accetta i consigli e le direttive.
ART. 2
SCOPO E STRUMENTI
a) L’Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lu-cro, si propone, come oggetto principale, l’unione di tutti gli esseri umani indipendentemente dal ses-so, razza, classe sociale, credo religioso e politico di appartenenza. Per questo motivo promuove ed appoggia tutte le attività che portano ad uno sviluppo integrale dell’uomo, quali autodiscipline libera-mente accettate, alimentazione naturale, medicina olistica, bioarchitettura, ricerche scientifiche ed umanistiche.
b) Sono compiti dell’Associazione:
– promuovere e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico, esoterico e spirituale degli individui al fine di favorire da protagonisti il miglioramento delle condizioni di vita del-l’essere umano e della sua maturazione interiore a mezzo delle discipline bio-psichiche (Yoga, Tai Chi Chuan, ecc.), psicosomatiche (Shiatzu, parto dolce, ecc.) e filosofiche sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, ricerca, direzione, nei movimenti culturali e artistici;
– favorire l’estensione di attività culturali (anche attraverso pubblicazioni), sportive, ricreative, educa-tive, artistiche e di forme consortili tra circoli, associazioni e altre organizzazioni democratiche che con-sentano il rispetto dell’autonomia dell’Associazione;
– avanzare proposte agli enti pubblici (Scuole, Centri Professionali, ecc.) collaborando per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative statutarie, e anche partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione locale (comitati di quartiere, di circoscrizione, circoli didattici ecc.);
– organizzare iniziative, servizi, attività culturali, educative, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e riposo dei soci e dei cittadini;
– concedere onorificenze agli associati per risultati conseguiti sul lavoro personale e per il particolare interessamento, dinamicità e operatività acquisite nei vari campi dell’oggetto sociale.
ART. 3
STRUTTURA ASSOCIATIVA
L’Associazione organizza i propri associati e le attività attraverso i seguenti livelli:
Livello Locale (Centro Culturale)
a) Sono le sedi preposte all’affermazione delle attività e delle politiche dell’Associazione attraverso la valorizzazione e l’organizzazione degli associati e attraverso l’elaborazione e la realizzazione delle proposte.
b) Il confronto diretto con gli associati conferisce al livello locale centralità strategica per la definizione delle politiche associative.
c) I Centri Culturali si rifanno al presente Statuto e possono meglio specificare le loro attività attraverso normative comportamentali locali (Regolamenti Interni) e rappresentano l’Associazione nei confronti dei livelli istituzionali e della società civile sul territorio.
Livello Nazionale
a) Rappresenta l’identità politica e culturale complessiva dell’Associazione e ne garantisce l’unità.
b) E’ la sede della sintesi e della elaborazione delle strategie di sviluppo dell’Associazione.
c) Rappresenta l’Associazione nei confronti dei livelli istituzionali e della società civile.
ART. 4
ASSOCIATI
a) Possono essere associati dell’Associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità.
b) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo Locale su apposito modulo.
c) L’associato ammesso ha il diritto di ricevere la tessera sociale. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato può presentare ricorso durante una Assemblea ordinaria.
d) Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.
e) L’Associazione si compone di:
– associati ordinari;
– associati onorari e associati sostenitori, qualificati dal Consiglio Direttivo Locale, per ragioni culturali, sociali, umanitarie;
– soggetti collettivi, a condizione che, nel proprio statuto, condividano scopi e finalità dell’Associazione. Tali soggetti conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale; pertanto le loro decisioni non coinvolgono le responsabilità di altri organismi dell’Associazione.
f) Gli associati sono tenuti:
– al pagamento della tessera sociale e di eventuali quote contributive mensili o con altre periodicità in relazione con le attività dell’Associazione;
– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
g) Gli associati possono essere sospesi:
– qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
– qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
– qualora arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
h) La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell’Associazione.
i) Non sono ammesse iscrizioni temporanee di associati singoli ordinari, onorari o sostenitori.
Perdita della qualifica di soggetto collettivo affiliato
a) La qualifica di soggetto collettivo affiliato si perde per:
– mancato rinnovo dell’affiliazione;
– rifiuto motivato da parte degli organi nazionali;
– comportamento contrastante con le finalità e i principi dell’Associazione;
– inosservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
– mancato rispetto delle modalità e delle condizioni economiche previste dagli organi direttivi;
– adozione di regolamenti incompatibili con lo statuto in oggetto.
b) La perdita della qualifica di soggetto collettivo affiliato ha efficacia per tutti i livelli dell’Associazione.
c) E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione e ogni limitazione ad essa connessa.
ART. 5
FINANZA E PATRIMONIO
a) Il patrimonio sociale a livello Locale è costituito da:
– proventi da tesseramento locale;
– eventuali quote contributive mensili o con altre periodicità in relazione con le attività del Centro Culturale;
– eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative del Centro Culturale;
– eventuali contributi pubblici;
– proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Centro Culturale;
– donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza che limitino l’autonomia del Centro Culturale;
– beni mobili e immobili di proprietà del Centro Culturale.
b) Il patrimonio sociale a livello Nazionale è costituito da:
– proventi da tesseramento Nazionale;
– eventuali quote contributive in relazione con le attività dell’Associazione;
– eventuali contributi dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative a livello Nazionale;
– eventuali contributi pubblici;
– proventi delle manifestazioni e delle gestioni a livello Nazionale;
– donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza che limitino l’autonomia dell’Associazione;
– beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.
ART. 6
QUOTE ASSOCIATIVE
a) Le quote associative possono essere di entità diversa per i singoli associati o categorie di associati.
b) Le quote associative sono dovute per tutto l’anno sociale in corso, a prescindere dal momento di ammissione dei nuovi associati. L’associato, che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’Associazione, deve corrispondere comunque la quota associativa per tutto l’anno sociale in corso.
c) Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 7
DURATA E ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
a) L’Associazione avrà una durata di tempo illimitato.
b) Sono organi del livello Locale:
– L’Assemblea degli associati;
– Il Consiglio Direttivo locale;
– Il Presidente del Consiglio Direttivo locale;
– I rappresentanti delle Aree di Attività locali.
c) Sono organi del livello Nazionale:
– L’Assemblea Nazionale;
– Il Consiglio Direttivo Nazionale;
– Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
– Il Collegio dei Probiviri.
– I rappresentanti delle Aree di Attività Nazionali.
ART. 8
ASSEMBLEA
L’Assemblea Locale
a) L’assemblea è composta dagli associati iscritti al Centro Culturale ed in regola con i versamenti.
b) L’assemblea:
– approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale a livello Locale;
– approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
– elegge i membri del Consiglio Direttivo Locale;
– esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
– approva il Regolamento Interno di applicazione dello Statuto.
c) In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
d) In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
e) La seconda convocazione dell’assemblea può aver luogo almeno mezz’ora dopo la prima.
f) L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 aprile.
In via straordinaria:
– su richiesta del Consiglio Direttivo stesso;
– su richiesta di almeno 1/3 della base sociale.
g) L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione;
h) L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e portate a conoscenza dei soci assieme al rendiconto economico e finanziario.
i) Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
l) L’assemblea per il rinnovo degli organi del Centro Culturale:
– stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma da un minimo di 3 ed un massimo definito sulla base dell’entità numerica del corpo sociale (in numero dispari);
– elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
– approva il regolamento per le elezioni.
m) Il Presidente dell’assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.
n) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via fino alla distribuzione delle cariche; resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.
o) Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai componenti degli organi eletti solo il rimborso delle spese vive sostenute.
L’Assemblea Nazionale
a) L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione.
b) L’assemblea è composta da ogni Presidente del Consiglio Direttivo Locale, o in sua assenza da un delegato designato dal Presidente stesso. I Presidenti del Consiglio Direttivo Locale o i delegati riportano per iscritto all’Assemblea Nazionale le direttive dell’Assemblea Locale.
c) L’assemblea:
– approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale a livello Nazionale;
– approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
– elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
– in seconda votazione elegge tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, sia il Presidente che il Vice Presidente;
– elegge i rappresentanti delle Aree di Attività a livello nazionale;
– elegge il Collegio dei Probiviri.
d) In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Presidenti di Consiglio Direttivo Locale o loro delegati.
e) In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei delegati presenti.
f) La seconda convocazione dell’assemblea può aver luogo almeno mezz’ora dopo la prima.
g) L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione.
h) L’Assemblea straordinaria ha competenza su:
– Vendita, permuta, acquisto di beni immobili;
– Riforma del presente statuto.
i) L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 aprile.
In via straordinaria:
– su richiesta del Consiglio Direttivo stesso;
– su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell’Assemblea Nazionale.
L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Presidenti del Consiglio Direttivo Locale almeno 30 giorni prima mediante lettera personale o e-mail, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
l) L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente Nazionale ovvero dal Vice Presidente dell’Associazione o da persona designata dal Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e portate a conoscenza dei soci assieme al rendiconto economico e finanziario.
m) Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano.
n) L’assemblea per il rinnovo degli organi dell’Associazione:
– stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma da un minimo di 3 ed un massimo di 5;
– elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
– approva il regolamento per le elezioni.
o) Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per la distribuzione delle rimanenticariche.
p) Resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.
q) Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai componenti degli organi eletti solo il rimborso delle spese vive sostenute.
ART. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo Locale
a) Il Consiglio Direttivo Locale è l’organo esecutivo del Centro Culturale.
b) Il Consiglio Direttivo redige i regolamenti interni locali.
c) Il Consiglio Direttivo in caso di dimissioni o di decadimento di un membro dello stesso, applica una cooptazione temporanea, che sarà ratificata con la successiva assemblea.
d) Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dal Centro Culturale per il conseguimento dei propri fini.
e) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
f) Il Consiglio Direttivo può avvalersi delle Aree di Attività da esso nominate.
g) Il Consiglio Direttivo dura in carica di norma, 2 anni.
h) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
i) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno trimestralmente, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.
l) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vice Presidente o da persona designata dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
m) Il Consiglio Direttivo:
– elegge tra i propri componenti il Presidente del Consiglio Direttivo Locale;
– formula i programmi di attività sociale previsto dallo Statuto e li sottopone all’assemblea;
– attua le deliberazioni dell’assemblea;
– decide l’importo delle quote associative locali annue;
– decide l’importo delle quote contributive mensili o con altre periodicità;
– decide l’importo delle quote suppletive per determinati servizi;
– propone all’assemblea il Regolamento Interno di applicazione dello Statuto;
– decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci;
– decide le forme e le modalità di partecipazione del Centro Culturale alle attività organizzate nella zona;
– è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni;
– predispone entro il mese di dicembre il bilancio preventivo, e quello consuntivo con la relazione accompagnatoria, entro il 31 marzo, provvedendo al suo deposito presso la sede associativa.
Il Consiglio Direttivo Nazionale
a) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
b) Il Consiglio Direttivo redige i regolamenti interni nazionali.
c) Il Consiglio Direttivo in caso di dimissioni o decadimento di un membro dello stesso, applica una cooptazione temporanea, che sarà ratificata con la successiva assemblea.
d) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
e) Il Consiglio Direttivo può avvalersi delle Aree di Attività.
f) Il Consiglio Direttivo dura in carica di norma, 3 anni.
g) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
h) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno semestralmente e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
i) Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate a mezzo lettera personale o e-mail almeno 15 giorni prima.
l) Le riunioni dei Consiglio Direttivo sono validamente tenute se è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri.
m) Sono validamente tenute le riunioni del Consiglio Direttivo che, pur in assenza di formale convocazione, vedano la partecipazione di tutti i componenti.
n) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vice Presidente o da persona designata dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
o) La carica di Segretario e di Tesoriere è incompatibile con quella di Delegato di Centro Culturale.
p) Il Segretario istruisce gli atti per il Consiglio Direttivo.
q) Il Consiglio Direttivo:
– delibera sulle questioni concernenti l’attività dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi, secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
– delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedente l’ordinaria amministrazione;
– periodicamente procede alla verifica della permanenza dei requisiti di ammissione di ogni associato, eventualmente assumendo i provvedimenti del caso;
– delibera sull’adesione e partecipazione, strumentali al perseguimento degli scopi associativi dell’Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private, nominandone i rappresentanti;
– decide l’importo delle quote associative annue a livello Nazionale;
– decide l’importo delle quote suppletive per determinati servizi;
– propone ai Centri Culturali il regolamento di applicazione dello Statuto;
– per eventuali controversie fra gli associati non risolte in ambito locale, si avvale del Collegio dei Probiviri;
– decide le forme e le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate nel territorio Nazionale;
– è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni;
– predispone entro il mese di dicembre il bilancio preventivo, e quello consuntivo con la relazione accompagnatoria, entro il 31 marzo, provvedendo al suo deposito presso la sede associativa.
ART. 10
IL PRESIDENTE
Il Presidente locale
a) Il Presidente:
– rappresenta il Centro Culturale nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo locale.
– cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo locale;
b) Il Vice Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalle elezione di questi.
d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Il Presidente Nazionale
a) Il Presidente:
– ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei rapporti processuali e con i terzi, personalmente o a mezzo dei suoi delegati, ed assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale;
– cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.
b) Il Vice Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalle elezione di questi.
d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
ART. 11
Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI
A livello nazionale il Consiglio Direttivo Nazionale e l’Assemblea Nazionale sono coadiuvati, senza diritto di voto, da un Collegio dei Probiviri che ha il compito di dirimere eventuali controversie interne. Il Collegio verrà composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone le quali vengono elette con le stesse modalità del Consiglio Direttivo Nazionale e durano in carica per lo stesso periodo.
Non è consentita una compresenza di incarichi a livello Nazionale.
ART. 12
AREE DI ATTIVITA’ NAZIONALI/LOCALI
a) Le Aree di Attività hanno funzione di ricerca, orientamento, formazione e approfondimento sulle tendenze e contenuti delle attività e scopi sociali.
b) Le Aree di Attività possono dotarsi di regolamenti coerenti con le politiche dell’Associazione.
c) Le Aree di Attività non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale, né rappresentanza legale e giudiziale.
d) Le Aree di Attività locali sono coordinate dalle corrispettive nazionali.
ART. 13
ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO
a) L’Associazione si estingue qualora per due anni consecutivi non svolga attività, ovvero con decisione dell’Assemblea Nazionale e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei rappresentanti dei Centri Culturali.
b) In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, la scelta del beneficiario (Ente o Associazione che abbia medesime finalità o scopi), è deliberata dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale con la maggioranza qualificata per lo scioglimento dell’Associazione.
c) In caso di scioglimento di un Centro Culturale per qualunque causa, la scelta del beneficiario, sempre all’interno dell’Associazione, è deliberata dall’Assemblea Locale su proposta del Consiglio Direttivo Locale con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci.
ART. 14
ESERCIZI ASSOCIATIVI
a) Gli esercizi inizieranno il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
b) L’anno sociale inizierà il 1° ottobre e terminerà il 30 settembre di ogni anno.
ART. 15
DISPOSIZIONI GENERALI
a) Particolari norme dì funzionamento e di esecuzione del presente Statuto dovranno essere eventualmente disposte con Regolamento Interno da redigersi a cura del Consiglio Direttivo Locale/Nazionale e da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea.
b) Si stabilisce il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
c) L’emblema del Centro Culturale “Ashram Solare” è formato da un sole nascente con 3 raggi, sopra due onde.
d) Vengono inoltre adottati i seguenti emblemi:
– un distintivo circolare con al centro un sole giallo a 7 raggi, sovrastato da 3 raggi verdi convergenti, portante alla base la sigla GFU e la parola Pax, al vertice il simbolo del segno astrologico dell’Acquario;
– una croce di dimensioni variabili a 4 bracci uguali convergenti al centro, posta su un cerchio di dimensioni minori. Al centro reca un’anfora attorno alla quale le parole “Ordine dell’Aquarius”. Sui 4 bracci sono riportati i segni astrologici di Acquario, Scorpione, Leone, Toro e le parole Sapere, Tacere, Osare, Volere. Tutte le iscrizioni e i segni sono in rilievo. L’emblema è coniato in argento 1000/1000.
e) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda ai regolamenti interni locali e al regolamento interno nazionale che hanno validità statutaria. Si fa inoltre riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle leggi vigenti in materia.